Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 13
Art. 13.
Entrata temporanea
1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorira', nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:
a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;
b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.
2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.
Entrata temporanea
1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorira', nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:
a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;
b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.
2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.