N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)

Art. 13

Art. 13.

Entrata temporanea

1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorira', nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese:
a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte;
b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi.
2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.