Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 18
Art. 18.
Norme di procedura ed istanza per la qualificazione
(1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovra' essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo.
(2) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.
Norme di procedura ed istanza per la qualificazione
(1) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione dovra' essere presentata, corredata dai documenti richiesti, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle prese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di procedura allegate al presente Accordo.
(2) In linea di massima, le Autorita' competenti delle Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, nel piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta (30) giorni.