Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 2
Art. 2.
Benefici
1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovra' essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovra' beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali.
2. Solo il coproduttore Italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Italia.
3. Solo il coproduttore Brasiliano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.
Benefici
1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovra' essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovra' beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali.
2. Solo il coproduttore Italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Italia.
3. Solo il coproduttore Brasiliano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.