Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 11
Art. 11.
Coproduzioni gemellate
(1) Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici.
Nonostante quanto stabilito dall'art. 6, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario.
(2) Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia;
(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un (1) anno.
Coproduzioni gemellate
(1) Le produzioni gemellate possono essere considerate, ai sensi del presente Accordo e previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici.
Nonostante quanto stabilito dall'art. 6, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario.
(2) Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
(A) dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci ed un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
(B) le produzioni gemellate devono essere distribuite alle condizioni comparabili nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Croazia;
(C) le produzioni gemellate possono essere prodotte contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il lasso di tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non debba superare un (1) anno.