Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 5
Art. 5.
Partecipanti
(1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea.
(2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorita' competenti.
(3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell'art. 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.
Partecipanti
(1) I produttori, gli autori, gli sceneggiatori, gli attori, i direttori, professionisti e tecnici che partecipano ad una coproduzione devono essere cittadini della Repubblica italiana o dello Stato di Israele in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti. Per quanto riguarda la Repubblica italiana possono essere anche cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea.
(2) Qualora la coproduzione lo richieda, la partecipazione di professionisti che non rispetti quanto disposto dal paragrafo (1) potrebbe essere consentita, in circostanze straordinarie e previa approvazione delle Autorita' competenti.
(3) Nel caso delle coproduzioni multilaterali, definite nell'art. 9, possono partecipare cittadini di quei Paesi o residenti permanenti in quei Paesi, conformemente alla legislazione in essi vigente.