Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 14
Art. 14.
Approrozione di una proposta di coproduzione
Qualora le Autorita' competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla asta di proiezione di tali film dovra' rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.
Approrozione di una proposta di coproduzione
Qualora le Autorita' competenti di entrambe le Parti approvino ai coproduttori un progetto di coproduzione di un film, tale approvazione non implica la concessione del nulla osta alla proiezione del film medesimo. La concessione del nulla asta di proiezione di tali film dovra' rispettare le legislazioni nazionali di ciascun Paese.