Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 9
Art. 9.
Coproduzioni multilaterali
(1) Le Autorita' competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
(2) Il contributo del coproduttore di uno o piu' Paesi dovra' essere conforme alle disposizioni previste nel precedente art. 7.
Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.
Coproduzioni multilaterali
(1) Le Autorita' competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne.
(2) Il contributo del coproduttore di uno o piu' Paesi dovra' essere conforme alle disposizioni previste nel precedente art. 7.
Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.