N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)

Art. 6

Art. 6.

Negativi e stampa prima copia

1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sara' proprieta' comune dei coproduttori partecipanti e verra' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti.
2. Lo sviluppo della pellicola originale avverra' in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori.
3. Dal negativo originale, bisognera' realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avra' diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie.
4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche puo' avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.