Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 7
Art. 7.
Apporti dei produttori
(1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento.
L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
(2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento dei costo totale del film.
(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da piu' imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.
Apporti dei produttori
(1) Gli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi possono variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento.
L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
(2) Alle disposizioni di cui al comma (1), sono concesse deroghe caso per caso - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico, non deve essere inferiore al dieci (10) per cento dei costo totale del film.
(3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o coproduttore ungherese sia costituito da piu' imprese di produzione, la partecipazione finanziaria di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.