Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, di seguito denominati «le Parti»;
Consapevoli che la cooperazione reciproca possa favorire lo sviluppo della produzione di film e promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti culturali e tecnologici tra i due Paesi;
Considerando che la coproduzione potrebbe giovare alle industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi e contribuire alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia ed in Israele;
Prendendo nota della loro reciproca decisione di istituire un quadro atto ad incoraggiare tutti i tipi di produzione mediatica, soprattutto la coproduzione e cinematografica;
Rammentando la Cooperazione tra le Parti nel settore della Cultura;
Hanno, quindi, convenuto quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
(1) per «coproduzione» oppure per «film coprodotto» si intende qualsiasi opera cinematografica, con o senza colonna sonora, di qualsiasi lunghezza o genere, ivi incluse produzioni di animazione e documentari, realizzata da un coproduttore italiano ed un coproduttore israeliano, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, internet, videocassette, video-dischi, CD-ROM o attraverso mezzi simili, comprese forme future di produzione e distribuzione cinematografica;
(2) per «coproduttore italiano» si intende una o piu' societa' di produzione cinematografica con sede in Italia, in conformita' alla normativa in vigore in Italia;
(3) per «coproduttore israeliano» si intende una o piu' societa' di produzione cinematografica con sede in Israele, in conformita' alla normativa in vigore in Israele;
(4) per «Autorita' competenti» s'intendono entrambe le Autorita' competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo. Le Autorita' competenti sono:
per la parte italiana: il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Direzione Generale per il Cinema;
per la parte israeliana: il Ministero della Cultura e dello Sport oppure chi per esso.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele, di seguito denominati «le Parti»;
Consapevoli che la cooperazione reciproca possa favorire lo sviluppo della produzione di film e promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti culturali e tecnologici tra i due Paesi;
Considerando che la coproduzione potrebbe giovare alle industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi e contribuire alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia ed in Israele;
Prendendo nota della loro reciproca decisione di istituire un quadro atto ad incoraggiare tutti i tipi di produzione mediatica, soprattutto la coproduzione e cinematografica;
Rammentando la Cooperazione tra le Parti nel settore della Cultura;
Hanno, quindi, convenuto quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
(1) per «coproduzione» oppure per «film coprodotto» si intende qualsiasi opera cinematografica, con o senza colonna sonora, di qualsiasi lunghezza o genere, ivi incluse produzioni di animazione e documentari, realizzata da un coproduttore italiano ed un coproduttore israeliano, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, internet, videocassette, video-dischi, CD-ROM o attraverso mezzi simili, comprese forme future di produzione e distribuzione cinematografica;
(2) per «coproduttore italiano» si intende una o piu' societa' di produzione cinematografica con sede in Italia, in conformita' alla normativa in vigore in Italia;
(3) per «coproduttore israeliano» si intende una o piu' societa' di produzione cinematografica con sede in Israele, in conformita' alla normativa in vigore in Israele;
(4) per «Autorita' competenti» s'intendono entrambe le Autorita' competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo. Le Autorita' competenti sono:
per la parte italiana: il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, Direzione Generale per il Cinema;
per la parte israeliana: il Ministero della Cultura e dello Sport oppure chi per esso.