Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 4
Art. 4.
Riprese
(1) I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. (2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorita' competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione.
(3) Nei casi di assoluta eccezionalita', e' possibile ricorrere ad un Paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorita' competenti.
Riprese
(1) I film di coproduzione saranno girati, elaborati, doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di distribuzione, all'interno dei Paesi dei coproduttori partecipanti. (2) Tuttavia, qualora la sceneggiatura od il soggetto del film lo richiedessero, le Autorita' competenti potrebbero autorizzare riprese, esterne od interne, in un Paese che non partecipa alla coproduzione.
(3) Nei casi di assoluta eccezionalita', e' possibile ricorrere ad un Paese terzo per i servizi di doppiaggio o sottotitolaggio previa autorizzazione delle Autorita' competenti.