Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 2
Art. 2.
Benefici
(1) Qualsiasi coproduzione realizzata in applicazione del presente Accordo sara' considerata dalle Autorita' competenti come film nazionale, soggetto, rispettivamente, alla normativa nazionale di ciascuna delle Parti. Tali coproduzioni potranno beneficiare con pieno diritto dei vantaggi di cui gode l'industria cinematografica della produzione in virtu' della normativa nazionale di ciascuna delle Parti oppure di quei benefici che potrebbero essere introdotti da ciascuna delle Parti. Tali benefici maturano solamente a favore del coproduttore del Paese che li concede.
(2) L'inadempienza da parte di un coproduttore di una delle Parti alle condizioni in base alle quali e' stata data l'approvazione alla coproduzione da quella Parte oppure una violazione sostanziale dell'Accordo di coproduzione da parte di un coproduttore di una delle Parti potrebbe determinare la revoca dello status di coproduzione accordato alla produzione cosi' come dei relativi diritti e benefici.
(3) Per tutte le questioni concernenti la commercializzazione o l'esportazione di una coproduzione cinematografica, ciascuna Parte accordera' alla coproduzione cinematografica lo stesso status e lo stesso trattamento di una produzione nazionale, nel rispetto delle proprie normative nazionali.
Benefici
(1) Qualsiasi coproduzione realizzata in applicazione del presente Accordo sara' considerata dalle Autorita' competenti come film nazionale, soggetto, rispettivamente, alla normativa nazionale di ciascuna delle Parti. Tali coproduzioni potranno beneficiare con pieno diritto dei vantaggi di cui gode l'industria cinematografica della produzione in virtu' della normativa nazionale di ciascuna delle Parti oppure di quei benefici che potrebbero essere introdotti da ciascuna delle Parti. Tali benefici maturano solamente a favore del coproduttore del Paese che li concede.
(2) L'inadempienza da parte di un coproduttore di una delle Parti alle condizioni in base alle quali e' stata data l'approvazione alla coproduzione da quella Parte oppure una violazione sostanziale dell'Accordo di coproduzione da parte di un coproduttore di una delle Parti potrebbe determinare la revoca dello status di coproduzione accordato alla produzione cosi' come dei relativi diritti e benefici.
(3) Per tutte le questioni concernenti la commercializzazione o l'esportazione di una coproduzione cinematografica, ciascuna Parte accordera' alla coproduzione cinematografica lo stesso status e lo stesso trattamento di una produzione nazionale, nel rispetto delle proprie normative nazionali.