Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 5
Art. 5.
Riprese
(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art.
8. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.
(3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 2, puo' essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione.
(4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.
Riprese
(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art.
8. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
(2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica di Croazia, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o soggiornanti di lungo periodo in Italia o in Croazia secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi.
(3) La partecipazione al film di personale tecnico e artistico, che non e' nelle condizioni previste dal comma 2, puo' essere permessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti Contraenti, tenendo nel dovuto conto le esigenze della produzione.
(4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede ovvero lavora legalmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica di Croazia, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo del Paese di residenza.