Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 3
Art. 3.
Approvazione dei Progetti
1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorita' competenti.
2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorita' competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato.
3. Le Autorita' competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo.
4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione.
5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione.
6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
7. L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.
Approvazione dei Progetti
1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorita' competenti.
2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorita' competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato.
3. Le Autorita' competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo.
4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione.
5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione.
6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
7. L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.