Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 2
Art. 2.
Film Nazionali
(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti.
Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.
(2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorita' competenti di entrambe le Parti.
Film Nazionali
(1) Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo dovranno essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti.
Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.
(2) La realizzazione di film in coproduzione, ai sensi del presente Accordo, deve ottenere l'approvazione, previa consultazione, dalle Autorita' competenti di entrambe le Parti.