Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. (17G00190)
Art. 15
Art. 15.
Commissione mista
(1) Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorita'.
(2) La Commissione Mista si riunira' ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, puo' riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficolta'. (3) La Commissione Mista deve, in particolare:
esaminare l'attuazione del presente Accordo;
stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilira' le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;
suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani;
proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorita'.
Commissione mista
(1) Le Parti possono istituire una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambe le Parti e, ove necessario, di esperti, compresi registi e produttori di entrambi i Paesi, scelti dalle rispettive Autorita'.
(2) La Commissione Mista si riunira' ogni due anni alternativamente nei due Paesi. Tuttavia, puo' riunirsi in sessioni straordinarie su richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, in modo particolare nel caso di rilevanti modifiche intervenute nella normativa che disciplina l'industria cinematografica o nel caso in cui l'applicazione del presente Accordo riscontri serie difficolta'. (3) La Commissione Mista deve, in particolare:
esaminare l'attuazione del presente Accordo;
stabilire se sia stato raggiunto l'equilibrio complessivo della coproduzione, tenendo conto il numero delle coproduzioni, la percentuale e la somma complessiva degli investimenti e dei contributi artistici e tecnici. In caso contrario, la Commissione stabilira' le misure che ritiene necessarie per stabilire tale equilibrio;
suggerire mezzi volti a migliorare in senso generale la cooperazione nella coproduzione cinematografica tra produttori italiani ed israeliani;
proporre le modifiche da apportare al presente Accordo alle competenti Autorita'.