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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.

Art. 9

ARTICOLO 9

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 8, il Consiglio congiunto adotta le misure e il calendario dell'eliminazione progressiva e reciproca delle restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti tra le Parti, salvi restando le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le Parti.

Tali decisioni riguardano, in particolare:

a) la definizione, il contenuto, l'estensione e la sostanza dei concetti inclusi esplicitamente o implicitamente nel presente titolo;
b)le operazioni di capitale e i pagamenti, compreso il trattamento nazionale, che rientrano nella liberalizzazione;

c) Il campo di applicazione della liberalizzazione e i periodi transitori;
d) l'inclusione di una clausola che consenta alle Parti di mantenere in vigore le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di pubblica sanita' o di difesa;
e) l'inclusione di clausole che consentano alle Parti di introdurre restrizioni in caso di problemi di gestione del tasso di cambio o della politica monetaria di una di esse, di difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti o, secondo il diritto internazionale, di imposizione di restrizioni finanziarie a paesi terzi;