Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 21
ARTICOLO 21
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
1. Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la cooperazione nei settori agricolo, agroindustriale e rurale.
2. A tal fine esse esaminano, tra l'altro:
a) le misure volte ad armonizzare le norme e le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali al fine di agevolare gli scambi commerciali, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti, delle norme OMC oltre che dell'articolo 5; b» la possibilita' di avviare scambi di informazioni e azioni e progetti in tal senso, in particolare in materia di informazioni, di ricerca scientifica e tecnica e di sviluppo delle risorse umane.
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
1. Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la cooperazione nei settori agricolo, agroindustriale e rurale.
2. A tal fine esse esaminano, tra l'altro:
a) le misure volte ad armonizzare le norme e le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali al fine di agevolare gli scambi commerciali, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti, delle norme OMC oltre che dell'articolo 5; b» la possibilita' di avviare scambi di informazioni e azioni e progetti in tal senso, in particolare in materia di informazioni, di ricerca scientifica e tecnica e di sviluppo delle risorse umane.