Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
COMUNE SULL'ARTICOLO 2
Gli impegni derivanti dall'articolo 2 del presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3.
DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITA' EUROPEA
RELATIVA ALL'ARTICOLO 5
La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e delle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegato al presente atto finale:
Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico, di cui all'articolo 3 dell'accordo,
Dichiarazione comune sul dialogo a livello parlamentare,
Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 4 dell'accordo,
Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo,
Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo.
I plenipotenziari del Messico hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunita' europea e/o dei suoi Stati membri, allegate al presento atto finale:
Dichiarazione relative all'articolo 11 dell'accordo,
Dichiarazione relativa all'articolo 12 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto della seguente dichiarazione del Messico, allegata al presente atto finale:
Dichiarazione relativa al titolo I dell'accordo;
DICHIARAZIONI COMUNI
DELL'UNIONE EUROPEA E DEL MESSICO
SUL DIALOGO POLITICO
(ARTICOLO 3)
1. Preambolo
L'Unione europea, da una parte, e il Messico, dall'altra,
- consapevoli dei loro legami storici, politici, economici e culturali e dei profondi rapporti di amicizia esistenti tra i loro popoli
- considerando la loro volonta' di rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono la base della societa' degli Stati membri dell'Unione europea e del Messico;
- riaffermando il valore della dignita' umana e della promozione e protezione dei diritti umani come fondamenti di una societa' democratica, nonche' il ruolo essenziale delle istituzioni democratiche fondato sullo stato di diritto;
- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali conformemente ai principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite:
- condividendo l'interesse per un'integrazione regionale come strumento di promozione di uno sviluppo duraturo e armonioso dei loro popoli, basato su principi di progresso sociale solidarieta';
- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dall'accordo quadro di cooperazione firmato tra la Comunita' e il Messico nel 1991;
- ricordando i principi enunciati nella dichiarazione congiunta solenne firmata a Parigi il 2 maggio 1998 tra la Commissione e il Consiglio, da un lato, e il Messico, dall'altro,
hanno deciso di sviluppare le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.
2. Obbiettivi
L'Unione europea e il Messico ritengono che l'instaurazione di un dialogo politico approfondito costituisca un elemento fondamentale del ravvicinamento economico e politico previsto e contribuisce in modo determinante a promuovere i principi enunciati nel preambolo della presente dichiarazione.
Il dialogo e' basato sulla comune adesione delle Parti alla democrazia e al rispetto del diritti umani nonche' al mantenimento della pace e all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente alle Carta delle Nazioni Unite.
Esso ha per obiettivi l'avvio tra l'Unione europea e il Messico di duraturi rapporti di solidarieta' che contribuiscano alla stabilita e alla prosperita' delle rispettive regioni, il sostegno al processo di integrazione regionale e la promozione di un clima di comprensione e tolleranza tra popoli e culture.
Il dialogo riguarda tutte le questioni di comune interesse e favorisce l'introduzione di nuove forme di cooperazione per il conseguimento degli obbiettivi comuni, anche mediante iniziative comuni sul piano internazionale, in particolare nell'ambito della pace, della sicurezza e dello sviluppo regionale.
3. Meccanismi di dialogo
Il dialogo politico tra le Parti si svolge mediante contatti, scambi di informazioni e consultazioni tra le varie istituzioni del Messico e dell'Unione europea, compresa la Commissione europea.
Esso si svolge in particolare:
- a livello presidenziale,
- a livello ministeriale,
- a livello di alti funzionari,
- utilizzando al meglio i canali diplomatici.
Incontri a livello presidenziale, le cui modalita' vengono stabilite dalle Parti, riuniscono regolarmente le massime autorita' delle Parti.
Incontri a livello ministeriale, le cui modalita' vengono stabilite dalle Parti, riuniscono regolarmente i Ministeri degli esteri delle Parti.
DICHIARAZIONE DIALOGO
A LIVELLO PARLAMENTARE
Le Parti sottolineano l'opportunita' di istituzionalizzare il dialogo politico a livello parlamentare mediante contatti tra il Parlamento europeo e il Congresso messicano (Camera dei deputati Senato).
DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
SULL'ARTICOLO 4
Gli impegni derivanti dall'articolo 4 dal presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7 del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3
Le Parti confermano i loro obblighi multilaterali sui trasporti marittimi assunti in quanto membri dell'OMC, tenendo conto anche dei rispettivi obblighi nell'ambito del codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti OCSE.
DICHIARAZIONE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 35
Entrambe le Parti decidono di fornire il proprio apporto istituzionale, in ambito multilaterale, all'adozione, all'entrata in vigore e all'attuazione dal codice internazionale di condotta per la pesca responsabile.
DICHIARAZIONI UNILATERALI
DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITA' RELATIVA ALL'ARTICOLO 11
La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo. 11, paragrafo 2, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 dal medesimo trattato o delle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITA' E DEI SUOI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLE CONVENZIONI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE,
DI CUI ALL'ARTICOLO 12
La Commissione e i suoi Stati membri ritengono che tra le convenzioni multilaterali sulle proprieta' intellettuale cui e' fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) rientrano almeno le convenzioni seguenti:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971, modificato nel 1979);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti «Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- Accordo dl Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- Protocollo sull'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale(1977, modificato nel 1980);
- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991 );
- Trattato sul diritto dal marchi (Ginevra, 1994),
DICHIARAZIONE
DEL MESSICO RELATIVA AL TITOLO I
La politica estera del Messico si fonda sui principi sanciti dalla sua Costituzione:
Autodeterminazione delle nazioni
Non intervento
Composizione pacifica delle controversie
Divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso dalla forza nelle
relazioni internazionali
Eguaglianza giuridica degli Stati
Cooperazione internazionale per lo sviluppo
Lotta per la pace o la sicurezza internazionali
In base alla sua esperienza storica a al supremo mandato della sua Costituzione politica, il Messico esprime il profondo convincimento secondo cui solo la piena osservanza del diritto internazionale e' alla base della pace e dello sviluppo. Il Messico dichiara ugualmente che i principi di convivenza dalla comunita' internazionale, espressi nella Carta delle Nazionl Unite, i principi enunciati nella dichiarazione universale dei diritti umani e i principi democratici costituiscono la guida costante della sua partecipazione costruttiva all'azione internazionale e rappresentano la struttura portante delle sue relazioni con la Comunita' e i suoi membri, disciplinate dal presente accordo, nonche' delle sue relazioni con ogni altro paese o gruppo di paesi.
(3)
Nel contempo i plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo della seguente dichiarazione comune:
DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA COMUNITA' E DEI SUOI
STATI MEMBRI
E DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO
Al fine di dare adeguata copertura alle questioni di cui ai Titoli III e IV dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione firmato l'8 dicembre 1997 nel contesto di un quadro generale, la Comunita' europea e i suoi Stati membri, e gli Stati Uniti del Messico, si impegnano a :
1. Avviare, e se possibile concludere, negoziati sulle modalita' di liberalizzazione degli scambi di servizi e dei movimenti di capitali e dei pagamenti nonche' sulle misure relative alla proprieta' intellettuale di cui agli articoli 6, 8, 9 e 12 di tale accordo, parallelamente ai negoziati sulle modalita' e sul calendario della liberalizzazione dello scambio di merci di cui all'articolo 5 del suddetto accordo e all'articolo 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le Comunita' europea e gli Stati Uniti del Messico, firmato l'8 dicembre 1997.
2. Cercare di fare in modo che, fatto salvo il rispetto delle loro rispettive procedure interne, i risultati dei negoziati sulla liberalizzazione dei servizi e dei movimenti di capitale e dei pagamenti nonche' sulle misure relative alla proprieta' intellettuale di cui sopra possano entrare in vigore il piu' rapidamente possibile, per conseguire in tal modo il comune obiettivo delle Parti della liberalizzazione globale degli scambi, sia per quanto riguarda le merci, sia per quanto riguarda i servizi, conformemente all'articolo 7 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione.
COMUNE SULL'ARTICOLO 2
Gli impegni derivanti dall'articolo 2 del presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3.
DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITA' EUROPEA
RELATIVA ALL'ARTICOLO 5
La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e delle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegato al presente atto finale:
Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico, di cui all'articolo 3 dell'accordo,
Dichiarazione comune sul dialogo a livello parlamentare,
Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 4 dell'accordo,
Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo,
Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo.
I plenipotenziari del Messico hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunita' europea e/o dei suoi Stati membri, allegate al presento atto finale:
Dichiarazione relative all'articolo 11 dell'accordo,
Dichiarazione relativa all'articolo 12 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto della seguente dichiarazione del Messico, allegata al presente atto finale:
Dichiarazione relativa al titolo I dell'accordo;
DICHIARAZIONI COMUNI
DELL'UNIONE EUROPEA E DEL MESSICO
SUL DIALOGO POLITICO
(ARTICOLO 3)
1. Preambolo
L'Unione europea, da una parte, e il Messico, dall'altra,
- consapevoli dei loro legami storici, politici, economici e culturali e dei profondi rapporti di amicizia esistenti tra i loro popoli
- considerando la loro volonta' di rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono la base della societa' degli Stati membri dell'Unione europea e del Messico;
- riaffermando il valore della dignita' umana e della promozione e protezione dei diritti umani come fondamenti di una societa' democratica, nonche' il ruolo essenziale delle istituzioni democratiche fondato sullo stato di diritto;
- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali conformemente ai principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite:
- condividendo l'interesse per un'integrazione regionale come strumento di promozione di uno sviluppo duraturo e armonioso dei loro popoli, basato su principi di progresso sociale solidarieta';
- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dall'accordo quadro di cooperazione firmato tra la Comunita' e il Messico nel 1991;
- ricordando i principi enunciati nella dichiarazione congiunta solenne firmata a Parigi il 2 maggio 1998 tra la Commissione e il Consiglio, da un lato, e il Messico, dall'altro,
hanno deciso di sviluppare le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.
2. Obbiettivi
L'Unione europea e il Messico ritengono che l'instaurazione di un dialogo politico approfondito costituisca un elemento fondamentale del ravvicinamento economico e politico previsto e contribuisce in modo determinante a promuovere i principi enunciati nel preambolo della presente dichiarazione.
Il dialogo e' basato sulla comune adesione delle Parti alla democrazia e al rispetto del diritti umani nonche' al mantenimento della pace e all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente alle Carta delle Nazioni Unite.
Esso ha per obiettivi l'avvio tra l'Unione europea e il Messico di duraturi rapporti di solidarieta' che contribuiscano alla stabilita e alla prosperita' delle rispettive regioni, il sostegno al processo di integrazione regionale e la promozione di un clima di comprensione e tolleranza tra popoli e culture.
Il dialogo riguarda tutte le questioni di comune interesse e favorisce l'introduzione di nuove forme di cooperazione per il conseguimento degli obbiettivi comuni, anche mediante iniziative comuni sul piano internazionale, in particolare nell'ambito della pace, della sicurezza e dello sviluppo regionale.
3. Meccanismi di dialogo
Il dialogo politico tra le Parti si svolge mediante contatti, scambi di informazioni e consultazioni tra le varie istituzioni del Messico e dell'Unione europea, compresa la Commissione europea.
Esso si svolge in particolare:
- a livello presidenziale,
- a livello ministeriale,
- a livello di alti funzionari,
- utilizzando al meglio i canali diplomatici.
Incontri a livello presidenziale, le cui modalita' vengono stabilite dalle Parti, riuniscono regolarmente le massime autorita' delle Parti.
Incontri a livello ministeriale, le cui modalita' vengono stabilite dalle Parti, riuniscono regolarmente i Ministeri degli esteri delle Parti.
DICHIARAZIONE DIALOGO
A LIVELLO PARLAMENTARE
Le Parti sottolineano l'opportunita' di istituzionalizzare il dialogo politico a livello parlamentare mediante contatti tra il Parlamento europeo e il Congresso messicano (Camera dei deputati Senato).
DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA
SULL'ARTICOLO 4
Gli impegni derivanti dall'articolo 4 dal presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7 del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3
Le Parti confermano i loro obblighi multilaterali sui trasporti marittimi assunti in quanto membri dell'OMC, tenendo conto anche dei rispettivi obblighi nell'ambito del codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti OCSE.
DICHIARAZIONE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 35
Entrambe le Parti decidono di fornire il proprio apporto istituzionale, in ambito multilaterale, all'adozione, all'entrata in vigore e all'attuazione dal codice internazionale di condotta per la pesca responsabile.
DICHIARAZIONI UNILATERALI
DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITA' RELATIVA ALL'ARTICOLO 11
La Comunita' dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avra' adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo. 11, paragrafo 2, essa valutera' tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 dal medesimo trattato o delle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.
DICHIARAZIONE
DELLA COMUNITA' E DEI SUOI STATI MEMBRI
RELATIVA ALLE CONVENZIONI SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE,
DI CUI ALL'ARTICOLO 12
La Commissione e i suoi Stati membri ritengono che tra le convenzioni multilaterali sulle proprieta' intellettuale cui e' fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b) rientrano almeno le convenzioni seguenti:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971, modificato nel 1979);
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti «Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- Accordo dl Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- Protocollo sull'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale(1977, modificato nel 1980);
- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991 );
- Trattato sul diritto dal marchi (Ginevra, 1994),
DICHIARAZIONE
DEL MESSICO RELATIVA AL TITOLO I
La politica estera del Messico si fonda sui principi sanciti dalla sua Costituzione:
Autodeterminazione delle nazioni
Non intervento
Composizione pacifica delle controversie
Divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso dalla forza nelle
relazioni internazionali
Eguaglianza giuridica degli Stati
Cooperazione internazionale per lo sviluppo
Lotta per la pace o la sicurezza internazionali
In base alla sua esperienza storica a al supremo mandato della sua Costituzione politica, il Messico esprime il profondo convincimento secondo cui solo la piena osservanza del diritto internazionale e' alla base della pace e dello sviluppo. Il Messico dichiara ugualmente che i principi di convivenza dalla comunita' internazionale, espressi nella Carta delle Nazionl Unite, i principi enunciati nella dichiarazione universale dei diritti umani e i principi democratici costituiscono la guida costante della sua partecipazione costruttiva all'azione internazionale e rappresentano la struttura portante delle sue relazioni con la Comunita' e i suoi membri, disciplinate dal presente accordo, nonche' delle sue relazioni con ogni altro paese o gruppo di paesi.
(3)
Nel contempo i plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo della seguente dichiarazione comune:
DICHIARAZIONE COMUNE
DELLA COMUNITA' E DEI SUOI
STATI MEMBRI
E DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO
Al fine di dare adeguata copertura alle questioni di cui ai Titoli III e IV dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione firmato l'8 dicembre 1997 nel contesto di un quadro generale, la Comunita' europea e i suoi Stati membri, e gli Stati Uniti del Messico, si impegnano a :
1. Avviare, e se possibile concludere, negoziati sulle modalita' di liberalizzazione degli scambi di servizi e dei movimenti di capitali e dei pagamenti nonche' sulle misure relative alla proprieta' intellettuale di cui agli articoli 6, 8, 9 e 12 di tale accordo, parallelamente ai negoziati sulle modalita' e sul calendario della liberalizzazione dello scambio di merci di cui all'articolo 5 del suddetto accordo e all'articolo 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le Comunita' europea e gli Stati Uniti del Messico, firmato l'8 dicembre 1997.
2. Cercare di fare in modo che, fatto salvo il rispetto delle loro rispettive procedure interne, i risultati dei negoziati sulla liberalizzazione dei servizi e dei movimenti di capitale e dei pagamenti nonche' sulle misure relative alla proprieta' intellettuale di cui sopra possano entrare in vigore il piu' rapidamente possibile, per conseguire in tal modo il comune obiettivo delle Parti della liberalizzazione globale degli scambi, sia per quanto riguarda le merci, sia per quanto riguarda i servizi, conformemente all'articolo 7 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione.