Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 6
ARTICOLO 6
Scambi di servizi
Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalita' per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi )GATS) e tenendo conto degli impegni gia' assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.
Scambi di servizi
Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalita' per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi )GATS) e tenendo conto degli impegni gia' assunti dalle Parti nell'ambito di detto accordo.