Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 41
ARTICOLO 41
Cooperazione per la protezione dei dati
1. A norma dell'articolo 51, le Parti convengono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali.
2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, puo' essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonche' programmi e progetti comuni.
Cooperazione per la protezione dei dati
1. A norma dell'articolo 51, le Parti convengono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali.
2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, puo' essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonche' programmi e progetti comuni.