Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 22
ARTICOLO 22
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:
a) favorire la prospezione, lo sfruttamento a l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;
b) promuovete gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;
c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunita' di sviluppo tecnologico;
d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.
Cooperazione nel settore minerario
Le Parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:
a) favorire la prospezione, lo sfruttamento a l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;
b) promuovete gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;
c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunita' di sviluppo tecnologico;
d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.