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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.

Art. 52

ARTICOLO 52
Clausola di sicurezza nazionale

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria per precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente al commercio o alla produzione di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione necessari per garantire la difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai tini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.