Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 14
ARTICOLO 14
Cooperazione industriale
1. Le Parti sostengono e promuovono le misure volte a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione in campo industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, tenendo conto degli interessi di entrambe.
2. La cooperazione si concentra essenzialmente sulle azioni seguenti:
a) intensificazione dei contatti tra operatori economici di entrambe le Parti mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni industriali e tecniche esplorative, tavole rotonde e incontri a fiere generali e settoriali al fine di individuare e mettere a profitto gli interessi commerciali reciproci e di promuovere gli scambi, gli investimenti e i progetti di trasferimento tecnologico;
b) approfondimento e ampliamento del dialogo tra operatori economici di entrambe le Parti mediante la promozione di altre iniziative di consultazione e di coordinamento onde individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale, far rispettare le regole di concorrenza, garantire la coerenza delle misure globali e aiutare l'industria ad adeguarsi alle esigenze del mercato;
c) promozione delle azioni di cooperazione industriale nell'ambito del processo di privatizzazione e di liberalizzazione di entrambe le Parti, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti attraverso la cooperazione industriale tra imprese;
d) sostegno alla modernizzazione, alla diversificazione, all'innovazione, alla formazione, della ricerca e sviluppo e alle iniziative riguardanti la qualita' nel settore industriale.
e) promozione della partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalita' di partecipazione.
Cooperazione industriale
1. Le Parti sostengono e promuovono le misure volte a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione in campo industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, tenendo conto degli interessi di entrambe.
2. La cooperazione si concentra essenzialmente sulle azioni seguenti:
a) intensificazione dei contatti tra operatori economici di entrambe le Parti mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni industriali e tecniche esplorative, tavole rotonde e incontri a fiere generali e settoriali al fine di individuare e mettere a profitto gli interessi commerciali reciproci e di promuovere gli scambi, gli investimenti e i progetti di trasferimento tecnologico;
b) approfondimento e ampliamento del dialogo tra operatori economici di entrambe le Parti mediante la promozione di altre iniziative di consultazione e di coordinamento onde individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale, far rispettare le regole di concorrenza, garantire la coerenza delle misure globali e aiutare l'industria ad adeguarsi alle esigenze del mercato;
c) promozione delle azioni di cooperazione industriale nell'ambito del processo di privatizzazione e di liberalizzazione di entrambe le Parti, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti attraverso la cooperazione industriale tra imprese;
d) sostegno alla modernizzazione, alla diversificazione, all'innovazione, alla formazione, della ricerca e sviluppo e alle iniziative riguardanti la qualita' nel settore industriale.
e) promozione della partecipazione di entrambe le Parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalita' di partecipazione.