Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 24
ARTICOLO 24
Cooperazione nel settore dei trasporti
1. La cooperazione tra le Parti in questo settore mira principalmente a:
a) sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto;
b) promuovere valide norme di gestione.
2. In tale contesto, si privilegiano:
a) gli scambi di informazioni tra esperti sulle rispettive politiche in materia di trasporti e su altri temi di comune interesse;
b) i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e agli alti funzionari delle pubbliche amministrazioni;
c) gli scambi di informazioni sul Sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS);
d) l'assistenza tecnica a sostegno della ristrutturazione e della modernizzazione del sistema di trasporti in tutte le sue torme.
3. Le Parti prendono in esame tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In questo contesto, e' negoziata la liberalizzazione dei servizi internazionali di trasporto marittimo, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente accordo.
Cooperazione nel settore dei trasporti
1. La cooperazione tra le Parti in questo settore mira principalmente a:
a) sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto;
b) promuovere valide norme di gestione.
2. In tale contesto, si privilegiano:
a) gli scambi di informazioni tra esperti sulle rispettive politiche in materia di trasporti e su altri temi di comune interesse;
b) i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e agli alti funzionari delle pubbliche amministrazioni;
c) gli scambi di informazioni sul Sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS);
d) l'assistenza tecnica a sostegno della ristrutturazione e della modernizzazione del sistema di trasporti in tutte le sue torme.
3. Le Parti prendono in esame tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In questo contesto, e' negoziata la liberalizzazione dei servizi internazionali di trasporto marittimo, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente accordo.