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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.

Art. 16

ARTICOLO 16
Servizi finanziari

1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore dei servizi finanziari, secondo le loro leggi, regolamenti e politiche e secondo le norme e discipline del GATS, tenendo conto degli interessi e degli obiettivi economici a lungo e medio termine di entrambe.

2. Le Parti decidono di collaborare a livello bilaterale e multilaterale per approfondire la comprensione e la conoscenza dei rispettivi ambienti commerciali e scambiare informazioni sulle normative finanziarie, sul controllo finanziario e su altri aspetti di comune interesse.

3. La cooperazione mira in particolare a favorire l'incremento e la diversificazione della produttivita' e della concorrenza nel settore dei servizi finanziari.