Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 1
ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO,
COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E GLI STATI UNITI DEL MESSICO,
DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunita' europea,
LA COMUNITA' EUROPEA,
in appresso denominata "Comunita'";
da una parte, e
GLI STATI UNITI DEL MESSICO,
in appresso denominati "Messico",
dall'altra,
CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che li uniscono;
TENENDO PRESENTE l'obiettivo globale di sviluppare e rafforzare il quadro generale delle relazioni internazionali, in particolare tra l'Europa e l'America latina;
CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 26 aprile 1991 a Lussemburgo tra la Comunita' e il Messico;
CONSIDERANDO che entrambe le Parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare attraverso un piu' ampio dialogo politico, la progressiva e reciproca liberalizzazione del commercio, la liberalizzazione dei pagamenti correnti, dei movimenti di capitale e delle partite invisibili, la promozione degli investimenti e una piu' vasta cooperazione;
CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, dei principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite, nonche' dei principi dello Stato di diritto e del buon governo enunciati nella dichiarazione interministeriale del Gruppo di Rio-Unione europea adottata a Sao Paulo nel 1994;
TENENDO PRESENTE che, al fine di intensificare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, il dialogo politico dovrebbe essere istituzionalizzato sia a livello bilaterale che internazionale;
CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995;
TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti intendono applicare correttamente il principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo;
CONSIDERANDO la loro adesione ai principi dell'economia di mercato e l'importanza di un impegno ai fini di un commercio internazionale libero in basa alla norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nell'ambito della loro adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;
TENENDO CONTO della Dichiarazione solenne congiunta firmata a Parigi il 2 maggio 1995, in cui le Parti decidevano di conferire alla relazione bilaterale una prospettiva a lungo termine in tutti i settori,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo:
ARTICOLO 1
Fondamenti dell'accordo
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI MEMBRI,
DA UNA PARTE,
E GLI STATI UNITI DEL MESSICO,
DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunita' europea,
LA COMUNITA' EUROPEA,
in appresso denominata "Comunita'";
da una parte, e
GLI STATI UNITI DEL MESSICO,
in appresso denominati "Messico",
dall'altra,
CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che li uniscono;
TENENDO PRESENTE l'obiettivo globale di sviluppare e rafforzare il quadro generale delle relazioni internazionali, in particolare tra l'Europa e l'America latina;
CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 26 aprile 1991 a Lussemburgo tra la Comunita' e il Messico;
CONSIDERANDO che entrambe le Parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare attraverso un piu' ampio dialogo politico, la progressiva e reciproca liberalizzazione del commercio, la liberalizzazione dei pagamenti correnti, dei movimenti di capitale e delle partite invisibili, la promozione degli investimenti e una piu' vasta cooperazione;
CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, dei principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite, nonche' dei principi dello Stato di diritto e del buon governo enunciati nella dichiarazione interministeriale del Gruppo di Rio-Unione europea adottata a Sao Paulo nel 1994;
TENENDO PRESENTE che, al fine di intensificare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, il dialogo politico dovrebbe essere istituzionalizzato sia a livello bilaterale che internazionale;
CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995;
TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti intendono applicare correttamente il principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo;
CONSIDERANDO la loro adesione ai principi dell'economia di mercato e l'importanza di un impegno ai fini di un commercio internazionale libero in basa alla norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nell'ambito della loro adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;
TENENDO CONTO della Dichiarazione solenne congiunta firmata a Parigi il 2 maggio 1995, in cui le Parti decidevano di conferire alla relazione bilaterale una prospettiva a lungo termine in tutti i settori,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo:
ARTICOLO 1
Fondamenti dell'accordo
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.