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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.

Art. 5

ARTICOLO 5
Scambi di merci

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le modalita' e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti:

a) oggetto della liberalizzazione e periodi transitori;
b) dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente;
c) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente;
d) trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci;
e) misure antidumping e di compensazione;
f) misure di salvaguardia e di vigilanza;
g) norme di origine e cooperazione amministrativa;
h) cooperazione doganale;
i) valore in dogana;
j) regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformita', certificazioni, marchi, tra l'altro;
k) deroghe generali per motivi di moralita' ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprieta' industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro;
i) restrizioni in caso di difficolta' a livello della bilancia dei pagamenti.