Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 46
ARTICOLO 46
1. Il Consiglio congiunto e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Messico.
2. I membri del Consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
3. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio congiunto e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo del Messico, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
1. Il Consiglio congiunto e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Governo del Messico.
2. I membri del Consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
3. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio congiunto e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo del Messico, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.