Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles 1'8 dicembre 1997.
Art. 39
ARTICOLO 39
Cooperazione in materia di diritti dell'uomo e democrazia
1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Essa si incentra in particolare sulle seguenti attivita':
a) sviluppo della societa' covile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione della pubblica opinione;
b) azioni di formazione e d'informazione volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo stato di diritto;
c) promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici.
3. Le Parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti dell'uomo.
Cooperazione in materia di diritti dell'uomo e democrazia
1. Le Parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi di cui all'articolo 1.
2. Essa si incentra in particolare sulle seguenti attivita':
a) sviluppo della societa' covile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione della pubblica opinione;
b) azioni di formazione e d'informazione volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo stato di diritto;
c) promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici.
3. Le Parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti dell'uomo.