Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 8
Art. 8
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ed applicarne le disposizioni non piu' tardi dei 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.