Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 12
Art. 12
Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non piu' tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.