Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 4
Art. 4
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicheranno al lavoro notturno degli adolescenti di eta' fra i 16 e 18 anni allorche' un caso di forza maggiore che non poteva essere ne' previsto ne' impedito e che non ha carattere periodico, ostacoli il funzionamento normale di un'azienda industriale.