Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 13
Art. 13
Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione e' entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretariato Generale della Societa' delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.