N NORME. red.it

Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 3


Art. 3


I Membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione e che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, in condizioni stabilite di comune accordo tra i Membri interessati, adottare delle misure per cui i lavoratori appartenenti ad un Membro, che lavorano nel territorio di un altro, potranno percepire l'indennita' di assicurazione uguale a quella di cui godono i lavoratori appartenenti a quest'ultimo.