N NORME. red.it

Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 aprile 1922, n. 471;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Industria e del Commercio, e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

Piena ed intera esecuzione e' data nel Regno alle seguenti Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Societa' delle Nazioni nella prima sessione (29 ottobre-29 novembre 1919) tenuta a Washington e di cui e' qui annesso il testo nella traduzione italiana:

1. Convenzione sulla disoccupazione;

2. Convenzione relativa al lavoro notturno delle donne;

3. Convenzione relativa al lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.
Cavazzoni.
Teofilo Rossi.
A. De Stefani.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Convenzione disoccupazione

Art. 1


I.

CONVENZIONE SULLA DISOCCUPAZIONE.

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Societa' delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere re-

ai mezzi di prevenire la disoccupazione e di porre rimedio alle sue conseguenze », questione che costituisce il secondo oggetto dell'ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale,

adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformita' alle disposizioni della Parte relativa al Lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain, del 10 settembre 1919:

Art. 1


Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione comunichera' all'Ufficio Internazionale del Lavoro ad intervalli quanto piu' brevi possibili e che non dovranno oltrepassare tre mesi, ogni informazione disponibile statistica o di altro genere relativa alla disoccupazione comprese le notizie sui provvedimenti adottati o da adottare, per lottare contro la disoccupazione. Ogni volta che sara' possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che possa essere fatta la comunicazione nei tre mesi successivi alla fine del periodo al quale esse si riferiscono.

Art. 2


Art. 2


Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra' stabilire un sistema di Uffici pubblici di collocamento gratuito sottoposto alla sorveglianza di una Autorita' Centrale. Dei Comitati, che dovranno comprendere Rappresentanti degli industriali e degli operai, saranno nominati e consultati per tutto quanto si riferisce al funzionamento di questi Uffici.

Allorche' coesistono Uffici gratuiti, pubblici e privati, dovranno esser presi provvedimenti allo scopo di coordinare le operazioni di questi Uffici secondo un piano nazionale.

Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sara' coordinato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, d'accordo coi paesi interessati.

Art. 3


Art. 3


I Membri della Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione e che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, in condizioni stabilite di comune accordo tra i Membri interessati, adottare delle misure per cui i lavoratori appartenenti ad un Membro, che lavorano nel territorio di un altro, potranno percepire l'indennita' di assicurazione uguale a quella di cui godono i lavoratori appartenenti a quest'ultimo.

Art. 4


Art. 4


Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario Generale della Societa' delle Nazioni per la registrazione.

Art. 5


Art. 5


Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi possedimenti e protettorati che non hanno Governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adattarla alle condizioni locali.

Ogni Membro dovra' notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la sua decisione per cio' che concerne ciascuna delle sue Colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 6


Art. 6


Non appena le ratifiche di tre Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario Generale della Societa' delle Nazioni ne fara' notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 7


Art. 7


La presente Convenzione entrera' in vigore alla data in cui tale notificazione sara' stata eseguita dal Segretario Generale della Societa' delle Nazioni, ma essa vincolera' soltanto i Membri i quali avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato.
Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore nei riguardi ad ogni altro Membro, alla data nella quale ne sara' stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 8


Art. 8


Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ed applicarne le disposizioni non piu' tardi dei 1° luglio 1921 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 9


Art. 9


Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la convenzione e' entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al Segretario Generale della Societa' delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avra' effetto che un anno dopo la registrazione presso il Segretariato.

Art. 10


Art. 10


Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presentera', almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e deliberera' sulla opportunita' di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 11


Art. 11


I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maesta'

Il Ministro degli Affari Esteri
Mussolini.
Convenzione lavoro notturno donne

Art. 1


II.

CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Societa' delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative

« all'impiego delle donne durante la notte », questione che costituisce il terzo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un Progetto di Convenzione internazionale,

adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale dove essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformita' alle disposizioni della Parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919:

Art. 1


Agli effetti della presente Convenzione, saranno considerate come « aziende industriali » specialmente:

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti, demoliti, ovvero le materie subiscono una qualsiasi trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricita' e delle forze motrici di qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, di ferrovie, di tramvie, porti, docks, imbarcatoi, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gaz, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati.

In ciascun paese l'autorita' competente determinera' la linea di demarcazione fra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2


Art. 2


Agli effetti della presente Convenzione, il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive che comprenda l'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino.

Nei paesi nei quali nessun regolamento pubblico si applica ancora all'impiego delle donne durante la notte negli stabilimenti industriali, il termine « notte » potra' provvisoriamente e per un periodo massimo di tre anni, significare, per determinazione del Governo, un periodo di dieci ore solamente, il quale comprendera' l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.

Art. 3


Art. 3


Le donne senza distinzione di eta' non potranno essere impiegate durante la notte in nessuna azienda industriale pubblica o privata, ne' in nessuna dipendenza di essa, eccettuato le aziende nelle quali sono impiegati soltanto membri di una stessa famiglia.

Art. 4


Art. 4


L'art. 3 non si applichera':

a) nei casi di forza maggiore, quando in una qualsiasi intrapresa si verifica una interruzione di lavoro che era impossibile a prevedere e che non abbia carattere periodico;

b) nei casi nei quali il lavoro si compia sia su materie prime sia su materie che fossero suscettibili di deteriorarsi rapidamente quando il lavoro notturno e' necessario per salvare questi materiali da perdita inevitabile.

Art. 5


Art. 5


Nell'India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione potra' essere sospesa dal Governo per qualsiasi azienda industriale, eccettuate le fabbriche quali sono definite dalla legge nazionale.

Di ciascuna industria esentata sara' fatta notificazione all'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Art. 6


Art. 6


Nelle aziende industriali soggette all'influenza delle stagioni e in tutti i casi nei quali circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del periodo notturno indicato all'articolo 3 potra' essere ridotta a dieci ore durante 60 giorni all'anno.

Art. 7


Art. 7


Nei paesi nei quali il clima rende il lavoro di giorno particolarmente penoso, il periodo di notte puo' essere piu' corto di quello fissato dagli articoli suindicati, a condizione che venga accordato un riposo di compenso durante il giorno.

Art. 8


Art. 8


Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919, e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario Generale della Societa' delle Nazioni per la registrazione.

Art. 9


Art. 9


Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie o possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adottarle alle condizioni locali.

Ogni membro dovra' notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la propria decisione per cio' che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 10


Art. 10


Non appena le ratifiche dei due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Segretario Generale della Societa' delle Nazioni ne fara' notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 11


Art. 11


La presente Convenzione entrera' in vigore alla data in cui tale notificazione sara' stata eseguita dal Segretario Generale della Societa' delle Nazioni ma essa vincolera' soltanto i Membri che avranno fatto registrare la propria ratifica presso il Segretariato.
Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore, nei riguardi ad ogni altro Membro, alla data nella quale ne sara' stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 12


Art. 12


Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicarne le disposizioni non piu' tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 13


Art. 13


Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione e' entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretariato Generale della Societa' delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 14


Art. 14


Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presentera', almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e deliberera' sulla opportunita' di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 15


Art. 15


I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maesta'

Il Ministro degli Affari Esteri

Mussolini.
Convenzione lavoro notturno adolescenti

Art. 1


III.

CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI IMPIEGATI NELL'INDUSTRIA

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Societa' delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'impiego

degli adolescenti: durante la notte », questione che costituisce il quarto oggetto dell'ordine del giorno della Sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale, adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformita' alle disposizioni della Parte relativa al Lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919:

Art. 1


Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali » specialmente:

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti o demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione; compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione della elettricita' e della forza motrice di qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione o la demolizione di qualsiasi costruzione ed edifici di ogni genere, di ferrovie, tramvie, porti, docks, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;

d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata (o acqua), compreso lo scarico delle merci nei docks, quais, depositi, magazzini generali, ad eccezione del trasporto a mano.

In ciascun paese, l'autorita' competente determinera' la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.

Art. 2


Art. 2


Salvo i casi previsti qui appresso e' proibito di impiegare durante la notte gli adolescenti di meno di 18 anni nelle aziende industriali pubbliche o private o nelle loro dipendenze, ad eccezione di quelle in cui sono impiegati solamente membri di una stessa famiglia.

Il divieto del lavoro notturno non si applichera' ai giovani di eta' superiore ai 16 anni i quali sono impiegati, nelle industrie qui sotto indicate, a lavori che, per la loro stessa natura, debbono necessariamente essere continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere; lavori nei quali s'impiegano forni a riverbero o a rigeneratori e lavori di galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro (( (eccettuati i reparti di detersione dei metalli) )).

b) vetrerie;

c) fabbriche di carta;

d) zuccherifici;

e) riduzione del minerale d'oro.

Art. 3


Art. 3


Agli effetti della presente Convenzione il termine « notte » indica un periodo di 11 ore consecutive almeno, che comprenda l'intervallo fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

Nelle miniere di carbone e di lignite potra' essere prevista una deroga per quanto si riferisce al periodo di riposo indicato al paragrafo precedente quando l'intervallo fra i due periodi di lavoro e' ordinariamente di 15 ore, ma non mai quando questo intervallo e' minore di 13 ore.

Allorquando la legislazione nazionale proibisce il lavoro notturno a tutto il personale impiegato alla fabbricazione del pane si potra' sostituire, in questa industria, il periodo compreso fra le 9 di sera e le 4 del mattino al periodo compreso fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

Nei paesi tropicali nei quali il lavoro e' sospeso durante un certo tempo nel mezzo della giornata, il periodo di riposo notturno potra' essere inferiore a 11 ore, a condizione che un riposo di compenso sia accordato durante il giorno.

Art. 4


Art. 4


Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicheranno al lavoro notturno degli adolescenti di eta' fra i 16 e 18 anni allorche' un caso di forza maggiore che non poteva essere ne' previsto ne' impedito e che non ha carattere periodico, ostacoli il funzionamento normale di un'azienda industriale.

Art. 5


Art. 5


Per quanto si riferisce alla applicazione della presente Convenzione al Giappone, fino al 1° luglio 1925, l'articolo 2 non si applichera' che agli adolescenti di eta' inferiore ai 15 anni, e, a partire dalla data suindicata, esso non si applichera' che agli adolescenti di eta' inferiore ai 16 anni.

Art. 6


Art. 6


Per quanto si riferisce all'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine « aziende industriali » comprendera' soltanto le « fabbriche » definite come tali nella « legge sulle fabbriche dell'India » (Indian Factory Act) e l'articolo 2 non si applichera' agli adolescenti di sesso maschile che hanno piu' di 14 anni.

Art. 7


Art. 7


Il divieto del lavoro notturno per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni di eta' potra' essere sospeso dal Governo in circostanze particolarmente gravi ed allorquando l'interesse pubblico lo esige.

Art. 8


Art. 8


Le ratifiche ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni previste nella Parte XIII del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919, saranno comunicate al Segretario Generale della Societa' delle Nazioni per la registrazione.

Art. 9


Art. 9


Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie o a quei possedimenti e protettorati che non hanno governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:

a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;

b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adottarla alle condizioni locali.

Ogni Membro dovra' notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la propria decisione per cio' che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.

Art. 10


Art. 10


Non appena le ratifiche di due Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate al segretariato, il Segretario Generale della Societa' delle Nazioni ne fara' notificazione a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 11


Art. 11


La presente Convenzione entrera' in vigore alla data in cui tale notificazione sara' stata registrata dal Segretario Generale della Societa' delle Nazioni ma essa vincolera' soltanto i Membri che avranno fatto registrare la loro ratifica presso il Segretariato.
Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore nei riguardi ad ogni altro Membro alla data nella quale ne sara' stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 12


Art. 12


Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna di applicarne le disposizioni non piu' tardi del 1° luglio 1922 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne la esecuzione.

Art. 13


Art. 13


Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la convenzione e' entrata inizialmente in vigore mediante un atto comunicato al Segretario Generale della Societa' delle Nazioni e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 14


Art. 14


Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presentera', almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza Generale un rapporto sulla applicazione della presente Convenzione e deliberera' sulla opportunita' di inscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione.

Art. 15


Art. 15


I testi francese ed inglese della presente convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maesta'

Il Ministro degli Affari Esteri

Mussolini.