Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 2
Art. 2
Agli effetti della presente Convenzione, il termine « notte » significa un periodo di almeno undici ore consecutive che comprenda l'intervallo tra le dieci della sera e le cinque del mattino.
Nei paesi nei quali nessun regolamento pubblico si applica ancora all'impiego delle donne durante la notte negli stabilimenti industriali, il termine « notte » potra' provvisoriamente e per un periodo massimo di tre anni, significare, per determinazione del Governo, un periodo di dieci ore solamente, il quale comprendera' l'intervallo tra le dieci di sera e le cinque del mattino.