N NORME. red.it

Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 5


Art. 5


Nell'India e nel Siam, l'applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione potra' essere sospesa dal Governo per qualsiasi azienda industriale, eccettuate le fabbriche quali sono definite dalla legge nazionale.

Di ciascuna industria esentata sara' fatta notificazione all'Ufficio Internazionale del Lavoro.