Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 9
Art. 9
Ogni Membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla alle sue colonie o a quei possedimenti e protettorati che non hanno governo pienamente autonomo, sotto le seguenti riserve:
a) che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
b) che possano essere introdotte nella Convenzione le modificazioni le quali fossero necessarie per adottarla alle condizioni locali.
Ogni Membro dovra' notificare all'Ufficio Internazionale del Lavoro la propria decisione per cio' che concerne ciascuna delle sue colonie oppure ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non hanno governo pienamente autonomo.