Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 7
Art. 7
Nei paesi nei quali il clima rende il lavoro di giorno particolarmente penoso, il periodo di notte puo' essere piu' corto di quello fissato dagli articoli suindicati, a condizione che venga accordato un riposo di compenso durante il giorno.