Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 2
Art. 2
Salvo i casi previsti qui appresso e' proibito di impiegare durante la notte gli adolescenti di meno di 18 anni nelle aziende industriali pubbliche o private o nelle loro dipendenze, ad eccezione di quelle in cui sono impiegati solamente membri di una stessa famiglia.
Il divieto del lavoro notturno non si applichera' ai giovani di eta' superiore ai 16 anni i quali sono impiegati, nelle industrie qui sotto indicate, a lavori che, per la loro stessa natura, debbono necessariamente essere continuati giorno e notte:
a) acciaierie e ferriere; lavori nei quali s'impiegano forni a riverbero o a rigeneratori e lavori di galvanizzazione di lamiere e di filo di ferro (( (eccettuati i reparti di detersione dei metalli) )).
b) vetrerie;
c) fabbriche di carta;
d) zuccherifici;
e) riduzione del minerale d'oro.