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Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 3


Art. 3


Agli effetti della presente Convenzione il termine « notte » indica un periodo di 11 ore consecutive almeno, che comprenda l'intervallo fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

Nelle miniere di carbone e di lignite potra' essere prevista una deroga per quanto si riferisce al periodo di riposo indicato al paragrafo precedente quando l'intervallo fra i due periodi di lavoro e' ordinariamente di 15 ore, ma non mai quando questo intervallo e' minore di 13 ore.

Allorquando la legislazione nazionale proibisce il lavoro notturno a tutto il personale impiegato alla fabbricazione del pane si potra' sostituire, in questa industria, il periodo compreso fra le 9 di sera e le 4 del mattino al periodo compreso fra le 10 di sera e le 5 del mattino.

Nei paesi tropicali nei quali il lavoro e' sospeso durante un certo tempo nel mezzo della giornata, il periodo di riposo notturno potra' essere inferiore a 11 ore, a condizione che un riposo di compenso sia accordato durante il giorno.