N NORME. red.it

Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 7


Art. 7


Il divieto del lavoro notturno per gli adolescenti fra i 16 e 18 anni di eta' potra' essere sospeso dal Governo in circostanze particolarmente gravi ed allorquando l'interesse pubblico lo esige.