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Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 2


Art. 2


Ogni Membro che ratifica la presente Convenzione dovra' stabilire un sistema di Uffici pubblici di collocamento gratuito sottoposto alla sorveglianza di una Autorita' Centrale. Dei Comitati, che dovranno comprendere Rappresentanti degli industriali e degli operai, saranno nominati e consultati per tutto quanto si riferisce al funzionamento di questi Uffici.

Allorche' coesistono Uffici gratuiti, pubblici e privati, dovranno esser presi provvedimenti allo scopo di coordinare le operazioni di questi Uffici secondo un piano nazionale.

Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sara' coordinato dall'Ufficio Internazionale del Lavoro, d'accordo coi paesi interessati.