Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)
Art. 1
III.
CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DEGLI ADOLESCENTI IMPIEGATI NELL'INDUSTRIA
La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Societa' delle Nazioni,
convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,
dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative « all'impiego
degli adolescenti: durante la notte », questione che costituisce il quarto oggetto dell'ordine del giorno della Sessione della Conferenza tenuta a Washington, e
dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un progetto di convenzione internazionale, adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale deve essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformita' alle disposizioni della Parte relativa al Lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919:
Art. 1
Agli effetti della presente Convenzione saranno considerate come « aziende industriali » specialmente:
a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;
b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti o demoliti, ovvero le materie subiscono una trasformazione; compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione della elettricita' e della forza motrice di qualsiasi genere;
c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione o la demolizione di qualsiasi costruzione ed edifici di ogni genere, di ferrovie, tramvie, porti, docks, banchine, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gas, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati;
d) il trasporto di persone o di merci per strada ordinaria, per strada ferrata (o acqua), compreso lo scarico delle merci nei docks, quais, depositi, magazzini generali, ad eccezione del trasporto a mano.
In ciascun paese, l'autorita' competente determinera' la linea di demarcazione tra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.