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Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 1


II.

CONVENZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Societa' delle Nazioni,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d'America, il 29 ottobre 1919,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative

« all'impiego delle donne durante la notte », questione che costituisce il terzo oggetto dell'ordine del giorno della sessione della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte debbano essere redatte sotto forma di un Progetto di Convenzione internazionale,

adotta il Progetto di Convenzione che segue, il quale dove essere ratificato dai Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, in conformita' alle disposizioni della Parte relativa al lavoro del Trattato di Versailles del 28 giugno 1919 e del Trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919:

Art. 1


Agli effetti della presente Convenzione, saranno considerate come « aziende industriali » specialmente:

a) le miniere, le cave di pietra e le industrie estrattive di qualsiasi natura;

b) le industrie nelle quali i prodotti sono manifatturati, modificati, ripuliti, riparati, decorati, finiti, preparati per la vendita, abbattuti, demoliti, ovvero le materie subiscono una qualsiasi trasformazione, compresa l'industria della costruzione delle navi, come pure la produzione, la trasformazione e la trasmissione dell'elettricita' e delle forze motrici di qualsiasi genere;

c) la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la modificazione e demolizione di costruzioni ed edifici di ogni specie, di ferrovie, di tramvie, porti, docks, imbarcatoi, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fogne, opere di drenaggio, pozzi, impianti telegrafici o telefonici, impianti elettrici, officine per gaz, impianti per distribuzione d'acqua o di qualsiasi altro lavoro di costruzione, come pure le opere di preparazione e di fondazione che precedono i lavori summenzionati.

In ciascun paese l'autorita' competente determinera' la linea di demarcazione fra l'industria da una parte, il commercio e l'agricoltura dall'altra.