N NORME. red.it

Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 6


Art. 6


Nelle aziende industriali soggette all'influenza delle stagioni e in tutti i casi nei quali circostanze eccezionali lo richiedano, la durata del periodo notturno indicato all'articolo 3 potra' essere ridotta a dieci ore durante 60 giorni all'anno.