N NORME. red.it

Che da' piena ed intera esecuzione a talune convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni tenuta a Washington (29 ottobre-29 novembre 1919). (023U1021)

Art. 6


Art. 6


Per quanto si riferisce all'applicazione della presente Convenzione all'India, il termine « aziende industriali » comprendera' soltanto le « fabbriche » definite come tali nella « legge sulle fabbriche dell'India » (Indian Factory Act) e l'articolo 2 non si applichera' agli adolescenti di sesso maschile che hanno piu' di 14 anni.