Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.
Art. 17
Articolo 17
Segnali di identificazione di strade
I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituiti da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono tuttavia sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.
Segnali di identificazione di strade
I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituiti da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono tuttavia sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.