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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, ed adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione.

Art. 6



Articolo 6
Ingiunzioni date agli agenti preposti alla circolazione.

1. Gli agenti preposti alla circolazione saranno facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di notte che di giorno.
2. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare
immediatamente ad ogni segnale degli agenti preposti alla circolazione.
3. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che siano
in particolare considerati come segnali degli agenti preposti alla circolazione:
a) il braccio alzato verticalmente; questo gesto significa
"attenzione, arresto" per tutti gli utenti della strada, tranne che per i conducenti che non potrebbero piu' arrestarsi in condizioni sufficienti di sicurezza; inoltre, se questo gesto e' compiuto ad un'intersezione, non impone l'arresto ai conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione;
b) il braccio o le braccia tese orizzontalmente; questo gesto
significa "arresto" per tutti gli utenti della strada che vengono, qualunque sia il loro senso di marcia, da direzioni intersecanti quella che e' indicata dal braccio o dalle braccia tese; dopo aver compiuto questo gesto, l'agente preposto alla circolazione potra' abbassare il braccio o le braccia; per i conducenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui questo gesto significa ugualmente "arresto";
c) l'oscillazione di una luce rossa; questo gesto significa
"arresto" per gli utenti della strada verso i quali e' diretta la luce.
4. I segnali degli agenti preposti alla circolazione prevalgono
sulle prescrizioni indicate dai segnali luminosi della circolazione o dai segni sulla carreggiata nonche' sulle norme di circolazione.